Art. 49 c.d.s.
Veicoli a trazione animale
I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o piu' animali e si distinguono in:
- a)veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
- b)veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
- c)carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
4Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Testo vigente dal 30 giugno 1993, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva