Art. 5 c.d.s.Regolamentazione della circolazione in generale

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Il ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)) puo' impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)) puo' diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)) dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

Testo vigente dal 30 giugno 2003 al 9 ottobre 2010 · versione 80 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art5 · fonte su Normattiva