Art. 63 c.d.s.
Traino veicoli
Nessun veicolo puo' trainare o essere trainato da piu' di un veicolo, salvo che cio' risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105. Un autoveicolo puo' trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non e' piu' atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidita' dell'attacco, le modalita' del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti puo' autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonche' le modalita' e procedure per l'agganciamento. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) 29 43 52 64 80 89 101 114 124 145 163 4
Gli interventi su questo articolo(12)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
4Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Decreto 22 dicembre 1998
29con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Decreto 29 dicembre 2000
43con decorrenza dal 1 gennaio 2001
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Decreto 24 dicembre 2002
52Testo vigente dal 15 gennaio 2021, tuttora in vigore · versione 222 su Normattiva