Art. 64 c.d.s. — Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte
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I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Testo vigente dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993 · versione 0 su Normattiva