Art. 76 c.d.s. — Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformita'
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1993 al 1 ottobre 1993. Leggi il testo vigente →
L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto con esito favorevole all'accertamento di cui all'art. 75, comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato che, a termine dell'art. 75, comma 4, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, il certificato di origine e' sostituito dalla dichiarazione di conformita' di cui al comma 6. Il rilascio del certificato di approvazione e' sospeso per i necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato di approvazione e del certificato di origine. La Direzione generale della M.C.T.C., visto l'esito favorevole dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75, comma 3, rilascia al costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformita'. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero dei trasporti, attesta che il veicolo e' conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilita' ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformita' rilasciate. Nel caso di veicoli la cui carrozzeria o il cui allestimento e' realizzato da costruttore diverso da quello dell'autotelaio, la documentazione di origine e' rilasciata dal costruttore che ha realizzato l'allestimento del veicolo. Tale documentazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformita' o dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformita' di cui ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
4Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Testo vigente dal 30 giugno 1993 al 1 ottobre 1993 · versione 5 su Normattiva