Art. 77 c.d.s. — Controlli di conformita' al tipo omologato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993. Leggi il testo vigente →
Il Ministero dei trasporti ha facolta' di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformita' al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformita'. Ha facolta', inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformita' al tipo omologato. Con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalita' per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.
Testo vigente dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993 · versione 0 su Normattiva