Art. 85 c.d.s. — Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
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Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone e' disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: - le motocarrozzette; - le autovetture; - gli autobus; - i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone; - i veicoli a trazione animale. La carta di circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila)) e, se si tratta di autobus, ((da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila)). La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
4Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Testo vigente dal 24 gennaio 1995 al 12 gennaio 1997 · versione 17 su Normattiva