Art. 90 c.d.s. — Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
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Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi effettuabile con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t e' disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione e' rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
4Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Testo vigente dal 30 giugno 1993 al 1 ottobre 1993 · versione 5 su Normattiva