Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Decreto-legge - Requisiti - Omogeneità delle disposizioni inserite, tra loro e/o rispetto alle finalità perseguite - Possibilità, per la legge di conversione, di inserire norme eterogenee (c.d. intruse) - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle disposizioni del cod. strada, inserite in sede di conversione di decreto-legge in materia di lotta alla criminalità organizzata, che vietano e sanzionano la c.d. esterovestizione di autoveicoli). (Classif. 076002).
La legge di conversione rappresenta un atto normativo a competenza funzionalizzata e specializzata, perché rivolto unicamente a stabilizzare gli effetti del decreto-legge, con la conseguenza che esso è limitatamente emendabile, potendosi aprire solo a disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico. L'omogeneità costituisce infatti un requisito del decreto-legge sin dalla sua origine, dato che l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed i provvedimenti provvisori con forza di legge. (Precedenti: S. 6/2023 - mass. 45283; S. 245/2022 - mass. 45226; S. 210/2021 - mass. 44267; S. 149/2020 - mass. 43409; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 22/2012 - mass. 36070).L'urgenza e la necessità possono contrassegnare anche una pluralità di norme accomunate dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie, complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, purché, tuttavia, tali norme siano rivolte ad approntare rimedi urgenti per le situazioni straordinarie venutesi a creare. Per i decreti-legge a contenuto ab origine plurimo ed eterogeneo, quindi, occorre considerare specificamente il profilo teleologico, cioè l'osservanza della ratio dominante che li ispira; pertanto, la continuità tra legge di conversione e decreto-legge non può che essere misurata muovendo dalla verifica della coerenza tra le disposizioni inserite in sede di conversione e quelle originariamente adottate in via di straordinaria necessità e urgenza. Le disposizioni introdotte nel corpo del decreto-legge in sede di conversione, in particolare, devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal medesimo decreto, così da consentire una verifica sulla continuità delle rispettive rationes ispiratrici. Tale continuità viene meno quando le disposizioni aggiunte siano totalmente estranee o addirittura "intruse". (Precedenti: S. 213/2021 - mass. 44352; S. 8/2022 - mass. 44472; S. 30/2021 - mass. 43627; S. 181/2019 - mass. 42797; S. 247/2019 - mass. 42854; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 170/2017 - mass. 41978; S. 32/2014 - mass. 37669).(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., i commi 1-bis e 7-bis dell'art. 93 cod. strada, introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lett. a, nn. 1 e 2, del d.l. n. 113 del 2018, come conv., che vietano, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, prevedendo la relativa sanzione pecuniaria, unitamente, al verificarsi di determinate condizioni, al sequestro del veicolo e alla confisca del medesimo. Le norme censurate dal Tribunale di Napoli sono finalizzate al contrasto del fenomeno della c.d. esterovestizione dei veicoli, quindi del tutto estranee alla materia regolata dal decreto-legge in cui sono state inserite in sede di conversione, ispirata dal fine di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale e di rafforzare i dispositivi di sicurezza pubblica, con particolare riguardo alla criminalità di matrice terroristica e mafiosa. Al contrario, le disposizioni censurate si mostrano del tutto estranee all'impianto del decreto originario, presentando pertanto il carattere di norme "intruse", con riguardo tanto all'oggetto della disciplina, quanto alla ratio complessiva del provvedimento di urgenza, quanto, infine, all'esigenza di coordinamento rispetto alle materie "occupate" dall'atto di decretazione. Né appare sufficiente il fatto che la circolazione stradale rientra nella materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato dell'ordine pubblico e sicurezza, perché il divieto in esame non mostra di avere, di per sé, alcuna diretta incidenza né sulla prevenzione di illeciti, né sulla identificazione di chi è alla guida di un veicolo).
Riguarda ancheart. 29-bis d.l. 113/2018
Circolazione stradale - Codice della strada - Circolazione di veicoli immatricolati all'estero - Casi consentiti - Rilascio del foglio di via - Sanzioni in caso di violazione - Disposizioni strettamente connesse ad altre dichiarate costituzionalmente illegittime - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 047002).
Sono dichiarati, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimi i commi 1-ter, 1-quater e 7-ter dell'art. 93 cod. strada, introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), del d.l. n. 113 del 2018, come conv., che rispettivamente disciplinano in casi in cui è consentita la circolazione di veicoli immatricolati all'estero, il rilascio del foglio di via e le relative sanzioni in caso di violazione. Le disposizioni sono in rapporto di stretta connessione con quelle - commi 1-bis e 7-bis dell'art. 93 cod. strada, - già dichiarate costituzionalmente illegittime nel medesimo giudizio.
Riguarda ancheart. 29-bis d.l. 113/2018
Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Principi enunciati dalla Corte di giustizia - Inserimento diretto nell'ordinamento interno - Valore di ius superveniens - Applicazione anche da parte del giudice a quo (nel caso di specie: restituzione al rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale di norma del cod. strada). (Classif. 111011).
I princìpi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno con il valore di ius superveniens , condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo . ( Precedenti: O. 195/2016 - mass. 39021; O. 80/2015 - mass. 38357; O. 124/2012 - mass. 36325; O. 216/2011 -mass. 35753; O. 268/2005 - mass. 29516; O. 255/1999 - mass. 24803 ). (Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti al Giudice di pace di Massa per la valutazione, alla luce dello ius superveniens , della perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 41, 42, 77 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 18, 21, 26, 45, da 49 a 55 e da 56 a 62 TFUE - dei commi 1- bis , 1- ter , 1- quater , 7- bis e 7- ter dell'art. 93 del d.lgs. n. 285 del 1992, introdotti dall'art. 29- bis , comma 1, lett. a , nn. 1 e 2, del d.l. n. 113 del 2018, come conv., che prevedono un divieto, per chi ha stabilito la propria residenza in Italia da più di sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, tranne per il caso in cui il veicolo sia intestato a imprese costituite in altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e da queste concesse in leasing , in locazione senza conducente ovvero in comodato a un soggetto residente in Italia legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 711 a euro 2.842, unitamente al sequestro del veicolo e all'eventuale confisca. In pendenza del giudizio incidentale, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal rimettente, è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia, 16 dicembre 2021, in causa C-274/20, GN e altro, secondo cui il contrasto tra la normativa in esame e l'art. 63 TFUE, pur affermato in linea di principio, può essere ritenuto in concreto sussistente solamente dal giudice del rinvio, il cui obbligo di disapplicazione è condizionato dall'accertamento in concreto dei requisiti della fattispecie sottoposta al suo esame).
Riguarda ancheart. 29-bis d.l. 113/2018
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI ACCESSORIE - CONFISCA DEL VEICOLO, INDIPENDENTEMENTE DALL’INTERVENUTO PAGAMENTO DELLA SANZIONE PRINCIPALE - CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, indipendentemente dall'intervenuto pagamento della sanzione principale. Il giudice 'a quo' non può, infatti, nell'ordinanza di rimessione – a pena della assoluta carenza di motivazione di questa – limitarsi, come nel caso, a rinviare 'per relationem' al contenuto di un atto della parte privata senza esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimità costituzionale della norma censurata e senza descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame. – Sul costante indirizzo relativo alla necessità che l'ordinanza di rimessione contenga tutti gli elementi che consentano di apprezzare la rilevanza della questione sollevata e la non manifesta infondatezza della censura mossa, si rinvia, tra le molte, alle ordinanze n. 8/2002; n. 556, n. 425, n. 279, n. 173/2000.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLO APPARTENENTE A CITTADINO COMUNITARIO, MUNITO DI CARTA DI CIRCOLAZIONE PROVVISORIA, RILASCIATA AI SENSI DELLA NORMATIVA FRANCESE - APPLICABILITA' AUTOMATICA DELLA SANZIONE ACCESSORIA DELLA CONFISCA DEL VEICOLO PREVISTA DALLA LEGGE ITALIANA IN CASO DI CIRCOLAZIONE DI VEICOLO PRIVO DI CARTA DI CIRCOLAZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - INFONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 93, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui dispone che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto non e' pertinente il richiamo a precedenti pronuncie sulla ragionevolezza e proporzionalita' della confisca obbligatoria, riguardanti veicoli privi della carta di circolazione, ma immatricolati, e dunque in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente o comunque dotati di carta di circolazione prorogabile (nella specie, i veicoli confiscati erano provvisti soltanto di una carta provvisoria proveniente dall'acquirente, non regolare per la stessa legge francese). - S. nn. 371/1994 e 110/1996. red.: S. Di Palma