Art. 98 c.d.s.Circolazione di prova

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Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento. I detti veicoli, pero', devono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega. La validita' dell'autorizzazione e' annuale; puo' essere confermata previa verifica dei requisiti necessari. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Testo vigente dal 30 giugno 1993 al 24 gennaio 1995 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

20 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021oggiper 6 anniin vigore
  2. 13 gennaio 201915 gennaio 2021per 2 anni
  3. 14 gennaio 201713 gennaio 2019per un anno
  4. 15 gennaio 201514 gennaio 2017per 2 anni
  5. 15 gennaio 201315 gennaio 2015per 2 anni
  6. 15 gennaio 201115 gennaio 2013per 2 anni
  7. 14 gennaio 200915 gennaio 2011per 2 anni
  8. 23 dicembre 200814 gennaio 2009per 22 giorni
  9. 1 marzo 200823 dicembre 2008per 10 mesi
  10. 14 gennaio 20071 marzo 2008per un anno
  11. 14 gennaio 200514 gennaio 2007per 2 anni
  12. 14 gennaio 200314 gennaio 2005per 2 anni
  13. 14 febbraio 200214 gennaio 2003per 11 mesi
  14. 14 gennaio 200114 febbraio 2002per un anno
  15. 31 dicembre 199914 gennaio 2001per un anno
  16. 12 gennaio 199931 dicembre 1999per 12 mesi
  17. 12 gennaio 199712 gennaio 1999per 2 anni
  18. 24 gennaio 199512 gennaio 1997per un anno
  19. 30 giugno 199324 gennaio 1995per un anno
  20. 18 maggio 199230 giugno 1993per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art98 · fonte su Normattiva