Art. 99 c.d.s.
Foglio di via
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneita' tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall'autorita' militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non e' stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi e' consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalita'. E' consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall'autorita' militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalita'. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non puo' comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri puo' rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni. Chiunque circola senza avere con se' il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 145 Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 145 Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per piu' di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)) e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 145 163 4
Gli interventi su questo articolo(13)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
4Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Decreto 20 dicembre 1996
19con decorrenza dal 1 gennaio 1997
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Decreto 22 dicembre 1998
29con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Decreto 29 dicembre 2000
43Testo vigente dal 15 gennaio 2021, tuttora in vigore · versione 222 su Normattiva