Art. 100 — Relazione sulla gestione
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Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti da cui risultino le informazioni che riguardano:
- a)le attivita' di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
- b)il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;
- c)l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
- d)i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 12 aprile 2007 · versione 0 su Normattiva