Art. 109
Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
[1]L'IVASS disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.45 L'impresa che opera in qualita' di distributore, individua la persona fisica, nell'ambito della dirigenza, responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa e ne comunica il nominativo all'IVASS. Tale soggetto possiede adeguati requisiti di professionalita' ed onorabilita' individuati dall'IVASS con regolamento.45 Il registro e' agevolmente accessibile e consente la registrazione integrale e diretta, secondo quanto disposto dall'IVASS con regolamento di cui al comma 1. 45 Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
- a)gli agenti di assicurazione, in qualita' di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- b)i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- c)i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attivita' svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilita' di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
- d)le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 e 114-septies del testo unico bancario, le societa' di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la societa' Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;45
- e)i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni (( di cui alle lettere a), b), d), e) e f)
[2])) per l'attivita' di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera.
- f)gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies). 45 Non e' consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in piu' sezioni del registro. Per i siti internet mediante i quali e' possibile l'esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa, ai sensi dell'articolo 106, e' necessaria l'iscrizione al registro del titolare del dominio. 45 Nel registro sono altresi' indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali 1'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 110, comma 3, e' sospeso sino all'avvio dell'attivita', che forma oggetto di tempestiva comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.45 L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L'intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione e' tenuto a dare all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia. L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera c).
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
45Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono iscritti nel registro di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano entro il 23 febbraio 2019 l'adeguamento dei requisiti professionali di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112 del medesimo decreto legislativo, n. 209 del 2005, conformemente a quanto previsto dal presente decreto legislativo".
Testo vigente dal 9 febbraio 2021, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva