Art. 131 — Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 2005 al 12 agosto 2006. Leggi il testo vigente →
Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialita' delle offerte dei servizi assicurativi, nonche' un'adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica. La pubblicita' dei premi e' attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell'impresa di assicurazione, nonche' mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione. L'ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese e degli intermediari.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 12 agosto 2006 · versione 0 su Normattiva