Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, del diritto di agire in giudizio e del principio di ragionevole durata del processo - Questione identica ad altra già dichiarata inammissibile per omessa sperimentazione del tentativo di interpretazione conforme a Costituzione e denuncia di un inconveniente di mero fatto, estraneo al controllo di costituzionalità - Inammissibilità.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140, comma 4, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata inammissibile con la sentenza n. 329 del 2009 per avere il rimettente sia trascurato di sperimentare la possibilità di dare al testo legislativo censurato un'interpretazione costituzionalmente orientata e di spiegare le ragioni che impediscono di pervenire ad un risultato idoneo a superare i dubbi di costituzionalità, sia denunciato meri inconvenienti di fatto, quali le asserite difficoltà di individuazione dei danneggiati, come tali estranei al controllo di costituzionalità. Per la dichiarazione di inammissibilità di identica questione, v. la citata sentenza n. 329/2009. Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 221/2008, n. 237/2007 e ordinanza n. 405/2007. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per omesso o inadeguato espletamento del tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 257/2009, n. 341/2008, n. 268/2008, n. 226/2008 e n. 193/2008. Sull'estraneità al controllo di costituzionalità degli inconvenienti di fatto scaturenti dall'applicazione delle norme censurate, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 86/2008, ordinanze n. 427/2008, n. 385/2008 e n. 376/2007.
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate - Denunciato eccesso di delega - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140, comma 4, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui prevede un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate. L'intervento del legislatore delegato risulta, infatti, conforme al criterio direttivo della «definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia» di cui agli artt. 4, comma 1, della legge delega n. 229 del 2003 e 20, comma 3, lett. a ), della legge n. 59 del 1997, nell'ambito del quale rientra l'obiettivo di ricondurre a sistema la disciplina del settore, introducendo disposizioni di carattere sostanziale e processuale che, per quanto non formino oggetto di espressa previsione nella normativa delegante, siano però coerenti con la ratio della delega e di essa costituiscano sviluppo. La fattispecie di litisconsorzio necessario prevista dalla norma censurata costituisce il mezzo per garantire, sul piano processuale, il principio della parità tra i creditori nella distribuzione del massimale, su cui peraltro già si fondava, al pari dell'art. 140 del d.lgs. n. 209 del 2005, il previgente art. 27 della legge n. 990 del 1969. Pertanto l'istituto contemplato dalla norma in questione completa sul versante processuale una regolamentazione sostanziale avente una ratio coerente con quello strumento e rappresenta, entro i limiti del criterio del riordino delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, l'innovazione necessaria per garantire l'uniformità giuridica e sistematica della medesima normativa. Parimenti infondato è l'ulteriore argomento dedotto dal rimettente secondo cui la disposizione in esame inciderebbe sui riti e sui criteri di competenza, senza che ciò sia previsto dai criteri direttivi della legge delega. Invero, il litisconsorzio necessario non pone un problema di incidenza sui riti o sui criteri di competenza, dovendo la decisione essere pronunciata per legge nei confronti di più parti: in detta ipotesi, originata da un'inscindibilità del rapporto giuridico dedotto in giudizio o da una dipendenza di diverse posizioni giuridiche (nel caso di specie, dal rapporto tra le posizioni dei danneggiati, in ossequio al principio di parità dei creditori), la pronuncia è unica nei confronti di tutte le parti e la competenza è governata dai criteri ordinari, avuto riguardo alle ragioni che determinano la necessità del litisconsorzio. Per la duplice affermazione che «se l'obiettivo è quello della coerenza logica e sistematica della normativa, il coordinamento non può essere solo formale» e che «se l'obiettivo è quello di ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni, con la conseguenza che i principi sono quelli già posti dal legislatore, non è necessario che sia espressamente enunciato nella delega il principio già presente nell'ordinamento, essendo sufficiente il criterio del riordino di una materia delimitata», v. la citata sentenza n. 52/2005.
Responsabilità civile - Giudizio per il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale - Litisconsorzio necessario fra tutti i danneggiati dal medesimo sinistro - Denunciata irragionevolezza nonché contrasto con il diritto di difesa e con il principio della ragionevole durata del processo - Omessa sperimentazione della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione e denuncia di un inconveniente di mero fatto, estraneo al controllo di costituzionalità - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140, comma 4, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., fra tutti i danneggiati dal medesimo sinistro stradale, poiché il rimettente ha trascurato di sperimentare la possibilità di dare al testo legislativo censurato un'interpretazione costituzionalmente orientata e di spiegare le ragioni che impediscono di pervenire ad un risultato idoneo a superare i dubbi di costituzionalità. La fattispecie di litisconsorzio necessario nelle controversie di cui si tratta discende dal principio di parità tra i creditori, che comporta un rapporto di dipendenza tra le rispettive posizioni, già idoneo a rendere non palesemente irragionevole la norma de qua , la quale si colloca nel quadro dei rapporti tra impresa assicuratrice e pluralità di soggetti danneggiati dal medesimo sinistro. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, in linea con l'insegnamento per cui i casi di litisconsorzio necessario, siccome incidenti sulla libertà di agire in giudizio, devono essere intesi restrittivamente, ha proposto un'interpretazione idonea a circoscrivere l'ambito applicativo della norma censurata, affermando la necessità del litisconsorzio soltanto se l'assicurazione, di fronte alle richieste di più danneggiati, formuli domanda volta ad ottenere l'accertamento in confronto di tutti del massimale; o se uno dei danneggiati, vistosi contestare l'esistenza del massimale e ritenuto che il diritto degli altri danneggiati o non sussista o sussista in misura minore, chieda l'accertamento o della non sussistenza o delle rispettive quote. D'altro canto, sostenere che il litisconsorzio concerna la domanda di risarcimento proposta da uno o più danneggiati contro l'assicuratore senza coinvolgimento di altri renderebbe la norma di dubbia costituzionalità, atteso che il singolo danneggiato può non sapere se e quali siano stati gli altri danneggiati che debbono concorrere sul massimale. Sotto altro e concorrente profilo, le difficoltà di individuare tutti i danneggiati lamentate dal rimettente, indipendentemente dal carattere meramente ipotetico di parte di esse, non discendono in via diretta ed immediata dalla disposizione legislativa censurata, ma, derivando dalle situazioni che possono di volta in volta verificarsi, costituiscono meri inconvenienti di fatto estranei al controllo di costituzionalità. Infatti, l'evento, nel quale si registra la presenza di più persone danneggiate nello stesso sinistro, non costituisce una categoria unitaria compiutamente definibile in via generale, ma si riferisce ad un'ampia gamma di situazioni, che oscillano tra gli incidenti di più ridotte dimensioni e quelli classificabili come catastrofici; e la stessa fattispecie degli incidenti catastrofici non si presta ad essere classificata con precisione, ma postula un'indagine di fatto da compiere in relazione ai casi concreti. Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 221/2008, n. 237/2007 e ordinanza n. 405/2007. Sulla (manifesta) inammissibilità delle questioni per avere il rimettente trascurato di sperimentare la possibilità di dare al testo legislativo censurato un'interpretazione costituzionalmente orientata e di spiegare le ragioni che impediscono di pervenire ad un risultato idoneo a superare i dubbi di costituzionalità, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 257/2009, n. 341/2008, n. 268/2008, n. 226/2008 e n. 193/2008. Per l'affermazione che gli inconvenienti di fatto, scaturenti dall'applicazione delle norme censurate, sono estranei al controllo di costituzionalità, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 86/2008, ordinanze n. 427/2008, n. 385/2008 e n. 376/2007.