Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE Cessionario del credito risarcitorio - Azione ex art. 149 c.ass. - Legittimazione attiva - Sussistenza.
Il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale (nella specie, quello relativo al costo del noleggio di un'automobile sostitutiva) è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 c.ass. nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo utilizzato dal danneggiato.
Cass. civ. n. 29113/2025Sez. 3Rv. 676883-01
Riguarda ancheart. 1260 Codice civileart. 1263 Codice civileart. 1264 Codice civileart. 149 Codice delle assicurazioni private.
Precedenti: 655087-01
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Terzo trasportato danneggiato da sinistro stradale - Azione diretta ex art. 141 c.ass. - Natura - Presupposti - Coinvolgimento di almeno due veicoli - Necessità - Conseguenze - Unico veicolo coinvolto - Azione diretta ex art. 144 c.ass. - Configurabilità - Fattispecie.
L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato l'esperibilità dell'azione ex art. 141 c.ass. al terzo trasportato su un motociclo, finito a terra a seguito dell'urto con un cervo).
Cass. civ. n. 26681/2025Sez. 3Rv. 676569-02
Riguarda ancheart. 122 Codice delle assicurazioni private.art. 141 Codice delle assicurazioni private.
Precedenti: 666369-03
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE Assicurazione - Art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006 in tema di indennizzo diretto - Accesso al fascicolo del sinistro ex art. 146 c. ass. e art. 2 d.m. n. 191 del 2008 - Differenze - Obbligo della compagnia di eseguire nuove perizie o di acquisire ulteriore documentazione - Esclusione.
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, mentre la specifica disciplina relativa alla sola procedura di indennizzo diretto, di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006, impone alla compagnia assicuratrice ampi obblighi di assistenza del danneggiato al fine di garantire la piena realizzazione del suo diritto al risarcimento del danno, la disciplina generale, di cui agli artt. 146, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 e 2 del d.m. n. 191 del 2008, prevede un più limitato diritto del danneggiato di accesso agli atti che la compagnia abbia ritenuto necessari e sufficienti al fine di accogliere o negare, in sede stragiudiziale, l'indennizzo e che, dunque, siano già presenti nel fascicolo del sinistro, non configurando alcun obbligo di eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici né di acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi.
Cass. civ. n. 13608/2025Sez. 3Rv. 674824-01
Riguarda ancheart. 9 d.P.R. 254/2006art. 146 Codice delle assicurazioni private.art. 149 Codice delle assicurazioni private.art. 2054 Codice civile
Precedenti: 674821-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Diritto di accesso agli atti di cui all'art. 146 c.ass. - Oggetto - Limiti. · ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.
Il diritto di accesso di cui agli artt. 146 c.ass. e 2 d.m. n. 191 del 2008 ha ad oggetto gli atti istruttori già presenti nel fascicolo del sinistro, esperiti al fine di accogliere o di negare l'indennizzo al danneggiato in sede stragiudiziale, e, quindi, già in possesso della compagnia di assicurazione, la quale non è obbligata né ad eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici, né ad acquisire ulteriore documentazione.
Cass. civ. n. 12605/2025Sez. 3Rv. 674821-01
Riguarda ancheart. 3 Codice delle assicurazioni private.art. 146 Codice delle assicurazioni private.art. 148 Codice delle assicurazioni private.art. 9 d.P.R. 254/2006
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE Rilascio di certificato di assicurazione o di contrassegno assicurativo - Rimedi esperibili dal danneggiato - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore apparente del responsabile - Azione risarcitoria nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - Scelta rimessa al danneggiato - Configurabilità.
In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, in caso di rilascio del certificato e del contrassegno assicurativo, il danneggiato può, a sua scelta, esperire sia l'azione diretta, ex art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005, nei confronti dell'assicuratore, facendo valere la situazione di apparenza indotta dall'emissione dei documenti suddetti, sia - una volta acquisite le informazioni, presso gli archivi delle autorità competenti, in ordine alla inesistenza di una valida polizza assicurativa RCA - l'azione risarcitoria nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ex art. 283 del citato d.lgs.
Cass. civ. n. 12110/2025Sez. 3Rv. 674855-01
Riguarda ancheart. 283 Codice delle assicurazioni private.
Precedenti: 631706-01, 649727-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).