Art. 162Determinazione dell'oggetto della delega

Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale. La delega e' attribuita ad uno dei coassicuratori affinche' curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art162 · fonte su Normattiva