Art. 9
[1]Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria
[2](articolo 6-bis della legge n. 1216 del 1961)
[3]1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territorio della Repubblica, e' tenuta al pagamento dell'imposta di cui al presente titolo sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalita' e alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico. 2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non e' stabilita nel territorio della Repubblica, e' tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1.
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