Art. 165 — Raccordo con le disposizioni del codice civile
Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva