Art. 101
Libri e registri obbligatori
Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ((...)), ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
- a)i contratti emessi;
- b)i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell'articolo 1924, secondo comma, del codice civile, ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali e' stato esercitato il diritto di recesso di cui all'articolo 177;
- c)i contratti scaduti;
- d)i contratti per i quali e' stato esercitato il diritto di riscatto di cui all'articolo 1924, secondo comma, del codice civile;
- e)i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;
- f)i sinistri denunciati;
- g)i sinistri pagati;
- h)i reclami ricevuti. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
- a)i contratti emessi;
- b)i sinistri denunciati;
- c)i sinistri pagati;
- d)i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;
- e)i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio;
- f)i sinistri gia' classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione;
- g)i reclami ricevuti. L'((IVASS)) adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalita' per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile. L'((IVASS)) individua, con regolamento, i libri e i registri per l'attivita' delle imprese di riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le modalita' per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva