Art. 167-bis — Diritto di recesso in caso di vendita a distanza
((Il diritto di recesso dai contratti di assicurazione conclusi a distanza non puo' essere esercitato se:))
- a)((il contraente richiede all'impresa di assicurazione o all'intermediario assicurativo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere cc-quinquies) e cc-septies), la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate, entro il termine previsto dall'articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;))
- b)((il sinistro si verifica entro il termine previsto dall'articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in caso di polizza obbligatoria.)) ((L'impresa di assicurazione informa il contraente che non puo' esercitare il diritto di recesso se richiede esplicitamente l'esecuzione del contratto, entro il termine di cui all'articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.)) 82
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209
82con decorrenza dal 19 giugno 2026
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".
Testo vigente dal 7 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 80 su Normattiva