Art. 175 — Assicurazione di assistenza
L'assicurazione di assistenza e' il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire all'assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'assicurato stesso si trovi in una situazione di difficolta' al seguito del verificarsi di un evento fortuito. L'aiuto puo' essere in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite anche utilizzando personale e attrezzature di terzi.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva