Art. 1882 c.c.
Nozione
L'assicurazione e' il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva