Art. 177
Diritto di recesso
Il contraente puo' recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto e' concluso. L'impresa di assicurazione ((informa)) il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalita' per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione. 82 L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209
82con decorrenza dal 19 giugno 2026
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".
Testo vigente dal 7 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 80 su Normattiva