Art. 182 — Pubblicita' dei prodotti assicurativi
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La pubblicita' utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione e' effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformita' rispetto al contenuto della ((documentazione)) informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.45 I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicita' sia autonomamente effettuata dagli intermediari. L' IVASS puo' richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che e' utilizzato dalle imprese e dagli intermediari. L' IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicita' in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza. L' IVASS vieta la diffusione della pubblicita' in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza. L' IVASS vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma 2. L' IVASS, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilita' della pubblicita' e di chiarezza e correttezza dell'informazione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
45Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Testo vigente dal 1 luglio 2018 al 9 febbraio 2021 · versione 42 su Normattiva