Art. 185-bis — Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
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(( Il documento informativo standardizzato per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185, comma 1, lettera a), ha le seguenti caratteristiche:
- a)e' un documento sintetico e autonomo;
- b)e' presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile;
- c)non e' meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero;
- d)e' redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
- e)e' preciso e non fuorviante;
- f)contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina;
- g)contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti. 2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene:
- i)le modalita' di risoluzione del contratto)) 45
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
45Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Testo vigente dal 1 luglio 2018 al 1 marzo 2022 · versione 42 su Normattiva