Art. 20 — Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale
L'impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario, deve richiedere all'((IVASS)) le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorita' di vigilanza degli Stati interessati. L'((IVASS)) effettua prontamente la relativa comunicazione all'impresa richiedente.
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva