Art. 203 — Autorizzazione relativa all'esercizio dell'attivita' assicurativa
L'((IVASS)) consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni:
- a)sia controllata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
- b)sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
- c)sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro. L'((IVASS)), altresi', consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
- a)sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
- b)sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
- c)sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea. L'((IVASS)) scambia reciprocamente e fornisce alle altre ((autorita' competenti)) ai sensi delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento ((dell'Unione europea)) sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario le informazioni utili a valutare l'idoneita' degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attivita'.
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva