Art. 207-quinquies
Segreto professionale e riservatezza
L'IVASS puo' procedere allo scambio di informazioni con le altre autorita' di vigilanza interessate e con le altre autorita' di vigilanza conformemente alle disposizioni di cui al presente Capo. Le informazioni ricevute nell'ambito dell'esercizio della vigilanza sul gruppo, in particolare le informazioni scambiate tra l'IVASS e le altre autorita' di vigilanza interessate o con le altre autorita', sono sottoposte al segreto d'ufficio ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva