Art. 21Attivita' svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri

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L'impresa, qualora intenda operare in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP. L'impresa puo' iniziare l'attivita' a decorrere dal momento in cui l'ISVAP comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1. L'impresa informa preventivamente l'ISVAP di ogni modifica della comunicazione effettuata. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' soggetto alle disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in Italia, nonche' agli articoli 24, comma 4, e 26.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art21 · fonte su Normattiva