Art. 212
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Le imprese di cui all'articolo 210 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione)). Le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, sono tenute a fornire alla capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione)) o sul gruppo assicurativo.
Testo vigente dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015 · versione 8 su Normattiva