Art. 215-quinquiesOperazioni infragruppo

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sulle operazioni infragruppo, anche realizzate con l'impresa di partecipazione assicurativa mista. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotano, nell'ambito del sistema di governo societario, di adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui al comma 1, secondo le indicazioni eventualmente fornite dall'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2. L'IVASS verifica l'idoneita' delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito. L'IVASS esercita la vigilanza sulle operazioni di cui al comma 1 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi sulla solvibilita' del gruppo e per la solvibilita' delle imprese di assicurazione o riassicurazione del gruppo, o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese di assicurazione o riassicurazione coinvolte.

Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art215quinquies · fonte su Normattiva