Art. 216-bis — Poteri dell'IVASS sulle operazioni infragruppo
Se risulta che un'operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quinquies, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l'IVASS puo', secondo le disposizioni stabilite con regolamento:
- a)vietare all'impresa il compimento dell'operazione o imporre condizioni per il suo compimento;
- b)ordinare all'impresa di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva