Art. 216-octiesInformativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo

Al fine di consentire all'IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale a livello di gruppo, l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette periodicamente all'IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui al presente Titolo, stabilite con regolamento. Si applica l'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter. L'IVASS puo' limitare le informazioni di vigilanza da presentare periodicamente con una frequenza inferiore a un anno a livello del gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano della limitazione conformemente all'articolo 47-quater, comma 3, tenuto conto della natura, della portata e della complessita' dei rischi inerenti all'attivita' del gruppo. L'IVASS puo' esonerare dalla presentazione di informazioni su base analitica a livello di gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano dell'esenzione conformemente all'articolo 47-quater, comma 7, tenuto conto della natura, della portata e della complessita' dei rischi inerenti all'attivita' del gruppo e dell'obiettivo della stabilita' finanziaria.

Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art216octies · fonte su Normattiva