Art. 47-quater
Requisiti dell'informativa all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio
[1]L'impresa trasmette all'IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui agli articoli 3 e 5, al fine di consentire all'IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies. Le informazioni da trasmettere, secondo quanto stabilito dall'IVASS con regolamento, includono almeno elementi per:
- a)valutare il sistema di governo societario adottato dalle imprese, l'attivita' che esse esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilita', i rischi cui sono esposte e i sistemi di gestione dei rischi, nonche' la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale;
- b)adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei poteri di vigilanza. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, l'IVASS determina, con regolamento, la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al comma 1 che l'impresa e' tenuta a presentare in periodi predefiniti, in caso di eventi predefiniti e in caso di indagini in merito alla situazione dell'impresa. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47-ter, comma 5, quando le informazioni devono essere fornite a scadenze determinate inferiori all'anno, l'IVASS puo' limitare le informazioni se:
- a)fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa;
- b)le informazioni sono trasmesse almeno una volta l'anno. Il comma 3 non si applica se le informazioni periodiche di vigilanza riguardino imprese di assicurazione o di riassicurazione facenti parte di un gruppo come definito dall'articolo 210 a meno che l'impresa non riesca a dimostrare all'IVASS che una frequenza superiore all'anno e' inopportuna data la natura, la portata e la complessita' dei rischi inerenti all'attivita' del gruppo. Limitazioni alle informazioni periodiche di vigilanza sono concesse solo alle imprese che non rappresentano piu' del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni. La quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde. L'IVASS, in sede di concessione delle limitazioni di cui ai commi 3 e 5, tiene conto delle dimensioni delle imprese dando priorita' alle imprese di dimensioni minori. L'IVASS puo' limitare o esonerare l'impresa dall'obbligo di presentazione periodica delle informazioni analitiche di vigilanza quando:
[2]l'impresa e' in grado di fornire informazioni su base ad hoc. L'IVASS non esonera dall'obbligo di fornire informazioni analitiche le imprese facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 210 a meno che l'impresa non dimostri all'IVASS che un'informativa di questo tipo e' inopportuna data la natura, la portata e la complessita' dei rischi inerenti all'attivita' del gruppo e tenuto conto dell'obiettivo della stabilita' finanziaria. Esoneri all'obbligo di fornire informazioni analitiche sono concessi solo alle imprese che non rappresentino piu' del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni, ove la quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde. L'IVASS, in sede di concessione delle deroghe di cui ai commi 7, 8 e 9, tiene conto delle dimensioni delle imprese dando priorita' alle imprese di dimensioni minori. Ai fini dell'esercizio del potere di limitazione o di esonero delle informazioni da trasmettere di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, l'IVASS valuta nell'ambito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies se l'informativa e' eccessivamente onerosa in rapporto alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi insiti nell'attivita' dell'impresa, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
- a)il volume dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi dell'impresa;
- b)la volatilita' delle prestazioni e dei sinistri coperti dall'impresa;
- c)i rischi di mercato generati dagli investimenti dell'impresa;
- d)il livello delle concentrazioni di rischi;
- e)
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva