Art. 217-septiesGestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una societa' di partecipazione assicurativa o da una societa' di partecipazione finanziaria mista

1. Gli articoli 217-bis, 217-ter, 217-quater, 217-quinquies, 217-sexies si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate da una societa' di partecipazione assicurativa o una societa' di partecipazione finanziaria mista

Testo vigente dal 1 marzo 2022, tuttora in vigore · versione 60 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art217septies · fonte su Normattiva