Art. 220-quater
Vigilanza sul sottogruppo nazionale con societa' controllante di Stato terzo
Se l'ultima societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 2, e' controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'altra societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo, l'IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo l'ultima societa' controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo. 2. L'IVASS puo' stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, valutando anche se le societa' appartenenti al sottogruppo nazionale siano soggette da parte dell'autorita' di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva