Art. 220-sexiesVerifica dell'equivalenza: livelli

Se la societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), e' una societa' controllata da un'altra societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo o da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato terzo, l'IVASS effettua la verifica dell'equivalenza in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo, di cui all'articolo 220-septies, a livello dell'ultima societa' controllante di Stato terzo. L'IVASS, nel caso in cui in base alla verifica di cui al comma 1 sia risultata insussistente l'equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo, puo' effettuare una nuova verifica al livello inferiore della societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato terzo, controllante ai sensi dell'articolo 210, comma 1, lettera c), che sia controllata ai sensi del comma 1. In tal caso l'IVASS indica le ragioni della propria decisione al gruppo. 3. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 220-octies

Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art220sexies · fonte su Normattiva