Art. 223-bis — Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione
1. Fatti salvi gli articoli 222 e 222-bis, se la solvibilita' dell'impresa continua a deteriorarsi, l'IVASS puo' adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o il rispetto degli obblighi derivanti da contratti di riassicurazione. Tali misure sono proporzionate e riflettono il livello e la durata del deterioramento della solvibilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione
Testo vigente dal 1 marzo 2022, tuttora in vigore · versione 60 su Normattiva