Art. 228Misure a seguito della verifica di solvibilita' dell'impresa controllante

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L'ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilita' dell'impresa controllante di cui all'articolo 218, ritiene che la solvibilita' di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e' compromessa o rischia di esserlo, richiede all'impresa di assicurazione o di riassicurazione o all'impresa di partecipazione assicurativa ((o all'impresa di partecipazione finanziaria mista)) capogruppo di presentare un programma di intervento atto a garantire la solvibilita', anche futura, dell'impresa stessa. Quando le condizioni di solvibilita' in capo all'impresa controllante non sono ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del programma di cui al comma 1, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, puo':

  • a)assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui all'articolo 215, nonche' le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, lettere b) e c), legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo;
  • b)imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto.

Testo vigente dal 16 aprile 2014 al 30 giugno 2015 · versione 31 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art228 · fonte su Normattiva