Art. 246 — Organi della procedura
L'((IVASS)) nomina uno o piu' commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente e' designato nell'atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell'operato degli organi della procedura. L'((IVASS)) puo' revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza. Le indennita' spettanti ai commissari ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'((IVASS)) in base ai criteri da esso stabiliti. La spesa e' a carico dell'impresa sottoposta alla procedura. (( Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalita' e di onorabilita' ed indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76. ))
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva