Art. 71 — Organi della procedura
Con il provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d'Italia nomina:
- a)uno o piu' commissari straordinari;
- b)un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181. Le indennita' spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura. Se necessario, esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia, per ragioni d'urgenza e fino all'insediamento degli organi straordinari, puo' nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9. Agli organi della procedura si (( applica l'articolo 26, comma 3, lettere a) e d))). I commissari devono, inoltre, possedere le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni ed essere esenti da conflitti di interesse.
Testo vigente dal 1 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 105 su Normattiva