Art. 25 — Rappresentante per la gestione dei sinistri
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L'impresa, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica e non puo' svolgere per conto dell'impresa attivita' diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonche' di attestare l'esistenza e la validita' dei contratti stipulati dall'impresa in regime di liberta' di prestazione di servizi. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale. Le generalita' e l'indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 24 novembre 2007 · versione 0 su Normattiva