Art. 254 — Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
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Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 252, comma 9. L'opposizione e' disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare.
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