Art. 254Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi

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Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 252, comma 9. L'opposizione e' disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art254 · fonte su Normattiva