Art. 265 — Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
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Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta dell'impresa che esercita l'attivita' di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata. Nel caso di assoluta mancanza di attivita' da liquidare l'ISVAP procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri soggetti interessati che venga presentata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione. In tal caso i commissari possono chiedere all'ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalita'. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015 · versione 0 su Normattiva