Art. 27
Rispetto delle norme di interesse generale
L'impresa ((di assicurazione comunitaria)) non puo' stipulare contratti, nonche' fare ricorso a forme di pubblicita' che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva