Art. 274-terdecies — Interventi finanziati su base volontaria
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), e per le stesse finalita' ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo' effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalita' concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 274-quater. A tali risorse si applica l'articolo 274-quater, comma 4.
Testo vigente dal 1 gennaio 2024, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva