Art. 274-terdeciesInterventi finanziati su base volontaria

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), e per le stesse finalita' ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo' effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalita' concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 274-quater. A tali risorse si applica l'articolo 274-quater, comma 4.

Testo vigente dal 1 gennaio 2024, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art274terdecies · fonte su Normattiva