Art. 96-quater.4 — Interventi finanziati su base volontaria
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), e per le stesse finalita' ivi indicate, il sistema di garanzia puo' effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalita' concordate tra le banche, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dalle banche aderenti e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 96.1. A tali risorse si applica l'articolo 96.1, comma 5.
Testo vigente dal 9 marzo 2016, tuttora in vigore · versione 77 su Normattiva