Art. 96-quater.4Interventi finanziati su base volontaria

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), e per le stesse finalita' ivi indicate, il sistema di garanzia puo' effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalita' concordate tra le banche, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dalle banche aderenti e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 96.1. A tali risorse si applica l'articolo 96.1, comma 5.

Testo vigente dal 9 marzo 2016, tuttora in vigore · versione 77 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art96quater4 · fonte su Normattiva