Art. 281 — Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
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Quando l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 276, comma 5, nonche' per tutte le controversie fra le societa' del gruppo e' competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale tale societa' controllante. Quando l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa di tale societa' controllante e delle societa' del gruppo, di cui all'articolo 210-ter, comma 2, e' competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma.
Testo vigente dal 30 giugno 2015 al 15 agosto 2020 · versione 35 su Normattiva