Art. 292
Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata
L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonche' degli interessi e delle spese. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), l'impresa designata che, ((anche in via di transazione, ha risarcito il danno e' surrogata, per l'importo,)) pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa. Se l'impresa e' posta in liquidazione coatta sussistono gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi. 70
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184
70con decorrenza dal 23 dicembre 2023
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".
Testo vigente dal 20 gennaio 2024, tuttora in vigore · versione 70 su Normattiva